Tra le più significative applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario spicca la nascita e la diffusione delle "criptovalute" (o "valute virtuali"), tra cui la più famosa è sicuramente il Bitcoin.
Il termine si compone di due parole: cripto e valuta. Si tratta quindi di una valuta ‘nascosta’, nel senso che è visibile e utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico, le cosiddette ‘chiavi di accesso’ pubblica e privata in linguaggio tecnico. La criptovaluta non esiste in forma fisica (anche per questo viene definita ‘virtuale’), ma si genera e si scambia esclusivamente per via telematica. Non è pertanto possibile trovare in circolazione dei bitcoin in formato cartaceo o metallico.
La peculiarità principale delle criptovalute è la volatilità, intesa sia come permanenza che come fluttuazione del valore nel mercato. Per la loro costituzione, infatti, esse aumentano di valore man mano che vengono utilizzate per effettuare transazioni, il che le rende uno strumento di trading.
Le monete virtuali non sono regolate da enti centrali governativi, ma sono generalmente emesse e controllate dall’ente emittente secondo regole proprie, a cui i membri della comunità di riferimento accettano di aderire.
Ci sono tuttavia Stati che hanno deciso di sperimentare, sotto il proprio controllo, l’utilizzo di moneta virtuale nei propri Paesi (es. l’Uruguay con l’e-peso) oppure ne hanno annunciato il loro utilizzo senza che però si abbiano molte informazioni (es. il Venezuela con il Petro) oppure, ancora, che abbiano in cantiere iniziative al riguardo (es. Estonia e Svezia).
L’utilizzo più frequente è il trading, ossia la detenzione di tali valute al fine di utilizzarle in transazioni finanziarie oppure rivenderle in un momento di maggior convenienza sul mercato. Occorre stare però attenti in quanto, come accennato in precedenza, queste valute soffrono di fluttuazioni talmente ampie e instabili che il loro valore potrebbe avere picchi altissimi e bassissimi anche all’interno della stessa giornata.
La criptovaluta, ove ci sia consenso tra i partecipanti alla relativa transazione, può essere scambiata in modalità peer-to-peer (ovvero tra due dispositivi direttamente, senza necessità di intermediari) per acquistare beni e servizi. Nota bene: le monete virtuali non hanno corso legale in quasi nessun angolo del pianeta e dunque l’accettazione come mezzo di pagamento è su base volontaria.
Analogamente alle azioni e alle valute estere, chi detiene le criptovalute è soggetto a due adempimenti: il monitoraggio fiscale e la tassazione sulle plusvalenze.
Il primo non è altro che l’indicazione delle stesse in dichiarazione dei redditi. E’ bene precisare che va utilizzato il Quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche (non esiste una sezione equivalente sul modello 730). A differenza delle valute tradizionali, tuttavia, NON sono soggette all’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), per tale ragione si parla di semplice monitoraggio.
Il secondo adempimento, che può essere esplicato sempre con il modello Redditi Persone Fisiche (Quadri RM e/o RT), prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva, attualmente pari al 26%, sulle cessioni a titolo oneroso, qualora queste generino delle plusvalenze.
Cosa si intende per cessioni a titolo oneroso? Rientrano in questa casistica tutti gli scambi in valore e trading che hanno determinato un guadagno per il contribuente, analogamente a quando si vendono delle azioni a un prezzo maggiore di quando le si ha acquistate oppure quando si ritirano dei soldi in valuta estera in un momento del mercato in cui quella valuta è particolarmente potente.
In tutti questi casi si ha un investimento iniziale e un ricavo al momento del trade; la differenza tra questi due valori prende il nome di plusvalenza e su questa viene calcolata l’imposta sostitutiva del 26%.
Vi sono poi due casi particolari: quello del cambio in una valuta differente e quello del prelievo. Il primo non è soggetto ad imposizione fiscale mentre il secondo viene tassato solo se la giacenza media del conto è stata pari o superiore a € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi (per effettuare il cambio in euro va considerato il valore di mercato della valuta al 1° Gennaio). In tal caso, l’imposta sostitutiva viene calcolata sull’ammontare del prelievo.
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