La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89) ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo.
Si chiama così perché NON permette di dedurre dal reddito analiticamente le spese sostenute per l’esercizio dell’attività (cancelleria, computer, articoli da ufficio, macchinari, strumenti tecnologici, etc). Viene invece calcolata una deduzione forfettaria, introducendo il concetto di coefficiente di redditività. In pratica il reddito imponibile per chi aderisce a tale regime è una percentuale prestabilita dei propri incassi. Ad esempio, chi fa il medico ha un coefficiente di redditività del 78%, per cui se incassa 10.000€, dovrà pagare contributi e imposte su 7.800€.
E’ bene precisare che il regime forfettario viene tassato con il principio di cassa, per cui una fattura non incassata va semplicemente omessa dalla dichiarazione dei redditi; viceversa una fattura incassata in un anno diverso da quello di emissione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di incasso.
Dipende… tale agevolazione è in realtà precedente (art. 27 del decreto legge n. 98/2011) e prende il nome di regime di vantaggio per le nuove attività. E’ compatibile con il regime forfettario e, per accedervi, occorre rispettare dei prerequisiti:
Come aderire al regime forfettario?
Per farlo basta aprire una partita iva o convertirne una già esistente mediante il modello AA9/12. Nel primo caso è possibile verificare anche la possibilità di accedere al regime di vantaggio di cui al paragrafo precedente.
E’ tuttavia bene sapere che ci sono delle cause di esclusione e decadenza.
Le uniche spese deducibili dal reddito imponibile sono i contributi versati all’INPS e/o alle casse professionali. Prima di applicare l’aliquota dell’imposta sostitutiva, è infatti possibile scalare l’ammontare dei contributi versati direttamente dall’imponibile.
Ad esempio, se un medico (coefficiente di redditività 78%) incassa 10.000€ e versa 500€ di contributi all’ENPAM, dovrà calcolare l’imposta sostitutiva (5% o 15%) su un importo di 7.300€, ovvero il 78% degli incassi meno la cifra ha versato alla cassa previdenziale (7.800€ – 300€).
Non è possibile usufruire delle tante detrazioni disponibili per le persone fisiche, in quanto le stesse sono in genere relative all’IRPEF. E’ tuttavia possibile richiedere il nuovo assegno unico universale per i figli e usufruire della Cessione del Credito per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.
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